Per chiedere la concessione dell'assegno di maternità occorre:
- essere madri cittadine:
- italiane
- comunitarie
- di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano (in base all'articolo 14 della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” del 1950, alla Direttiva Comunitaria 13/12/2001 n. 2011/98/UE, art. 3, com. 1, let. b e c, al Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 e al Decreto legislativo 09/07/2003, n. 215).
- essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo
- avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato
- avere un conto corrente intestato o cointestato alla richiedente.
L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:
- se la madre abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi
- in caso di decesso della madre del neonato
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452, art. 11).
Il limite relativo al modello ISEE è pari a 20.221,13 €.
Descrizione
Chiamato anche Assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concesso ed erogato direttamente dall'INPS (articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) ai lavoratori atipici e discontinui.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.
Come fare
La domanda deve essere presentata all'INPS, tramite il portale nella sezione dedicata, o al comune di residenza, al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge, entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n. 452, art. 13, com. 1).
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
Cosa serve
Per richiedere il servizio, assicurati di avere tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.
- Certificazione ISEE valida;
- Documento d'identità valido;
Allegati
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un contributo economico.
Tempi e scadenze
Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.
Procedure collegate all'esito
Accedi al servizio
Per avere informazioni sul procedimento in questione è consigliabile contattare direttamente l’ufficio che lo fornisce.