Trasparenza rifiuti

Dettagli: Trasparenza rifiuti

In osservanza di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità regolazione reti e ambiente (ARERA) n. 444/2019/R/Rif del 30/10/2019 "Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" in questa sezione vengono pubblicati i contenuti minimi obbligatori, al fine di diffondere la conoscenza e la trasparenza dello svolgimento del servizio a beneficio dell'utenza.

Data:

02 Luglio 2020

Tempo di lettura:

Avvisi e comunicazioni

Nessun avviso da segnalare

3.1.a Gestori del servizio

Lavaggio strade
Racolta e trasporto rifiuti
Cosmari srl
Tariffe e rapporti con gli utenti

3.1.a Recapiti

Lavaggio strade
Racolta e trasporto rifiuti
Cosmari srl Località Piane del chienti - 62029 Tolentino (MC)
Telefono: 800 640 323
Fax: +39 0733 203 504
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 - Sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00
Sito web: https://www.cosmarimc.it/
E-mail: info@cosmarimc.it
PEC: pec@cosmari-mc.it
Tariffe e rapporti con gli utenti
SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE TRIBUTARIEUnione Montana Potenza Esino Musone - San Severino Marche (Mc) - Viale Mazzini, 29
0733.637245 int. 9
Lun 15:00 -18:00 | Giovedì 09:00-13:00 e 15:00 - 18:00
0733.634411
https://www.comune.pioraco.mc.it/org-uffici/tributi-servizio-associato-entrate-tributarie/?v=
tributi@umpotenzaesino.it
tributi@pec.umpotenzaesino.it

3.1.c Modulistica reclami

Per informazioni relative al servizio di raccolta e trasporto, di spazzamento e lavaggio strade:

COSMARI

Tel. 0733.203504 | Fax 0733.204014 | E-mail infoporta@cosmarimc.it | Web www.raccoltaportaaporta.it

Per informazioni relative alla Tassa Rifiuti – TARI:

SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

Unione Montana Potenza Esino Musone – San Severino Marche (Mc) – Viale Mazzini, 29

Tel. 0733.637245 int. 8 (tributi) | Fax 0733.634411 | E-mail tributi@umpotenzaesino.it | PEC tributi@pec.umpotenzaesino.it | Web www.umpotenzaesino.it

Orari di apertura al pubblico: LUNEDI’ 10:00-13:00 | GIOVEDI’ 10:00-13:00 e 15:00-18:00

3.1.d Calendario e orari raccolta

3.1.e Campagne straordinarie

01.01.1970 - Attualmente non sono previste campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani

3.1.f Istruzioni per un corretto conferimento

REGOLE GENERALI PER NON SBAGLIARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

SACCHETTO BLU

COSA: Plastica, lattine e barattolame metallico

QUANDO: MARTEDÌ e VENERDÌ dalle ore 7.00 alle ore 8.30

SACCHETTO CARTA

COSA: Carta, Cartoncini, Giornali, Riviste, Tetrapak e simili

QUANDO: GIOVEDÌ dalle ore 7.00 alle ore 8.30

SACCHETTO GIALLO

COSA: Tutto quello che NON È differenziabile o recuperabile

QUANDO: LUNEDÌ dalle ore 7.00 alle ore 8.30

CHI ABITA NELLE ZONE RURALI: Dovrà lasciare i propri sacchetti, seguendo il calendario, dalle ore 7.00 alle ore 10.00, all’incrocio con la strada pubblica e non sulla propria via privata. In alcune zone sono posizionati dei punti di conferimento dove depositare i sacchetti.

Contenitori STRADALI da utilizzare secondo le tue esigenze

-VETRO Barattoli, bicchieri, bottiglie (senza coperchi di metallo)

-ORGANICO/FRAZIONE UMIDA: tramite sacchetto BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE ORGANICO Frazione Umida Avanzi di cibo, tovaglioli di carta usati, fiori recisi, fondi di caffè ecc. Usa sacchetti e scatole in carta e cartone a perdere Usa solo ed esclusivamente sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile per la raccolta dei rifiuti organici domestici;

Le potature, gli sfalci del giardino e le foglie in piccole quantità, max 15Kg vanno conferiti in un sacchetto riconoscibile a fianco del cassonetto marrone dell’umido solo ed esclusivamente nelle serate di martedì e venerdì.

ATTENZIONE

Prima di esporre i sacchetti con i rifiuti:

-verifica attentamente le giornate di raccolta e gli orari;

-verifica sempre che i sacchetti siano ben chiusi in modo tale che i materiali non si disperdano nell’ambiente o nel contenitore;

-non abbandonare i sacchetti vicino ai contenitori stradali;

-usa il cassonetto stradale di colore giallo solo per pannoloni, pannolini e presidi medici con ago (siringhe, insulina; ago per flebo) utilizzando qualsiasi sacchetto “a perdere”;

Non introdurre nei sacchetti del multimateriale, oggetti come giocattoli, bacinelle, articoli di cancelleria e da ufficio in plastica. Non sono imballaggi recuperabili;

Controlla nel glossario che i materiali vengano separati correttamente, se hai dubbi chiama il numero verde ( NUMERO VERDE 800 .640 .323
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 sabato dalle 8.00 alle 12.00).

Non utilizzare i cassonetti stradali per conferimenti non conformi.

Non abbandonare rifiuti fuori dai cassonetti e rispetta orari e giorni di conferimento.

CENTRO DI RACCOLTA  LOCALITÀ VALLE ORSINA

ORARIO DI APERTURA: Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00

GLI ABBANDONI ED I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI CON MULTE.

VERRANNO EFFETTUATI CONTROLLI.

Si possono conferire i seguenti rifiuti: carta e cartone, plastica, vetro (bottiglie e lastre), ingombranti (poltrone, divani, materassi, ecc.), beni durevoli, RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), indumenti vari, verde e ramaglie in piccole quantità, oli vegetali, legnosi, ferrosi, alluminio, nel rispetto del regolamento comunale. È vietato conferire gli inerti.

 

3.1.g Carta della qualità del servizio

Carta della qualità del servizio in fase di redazione

3.1.h Percentuale di differenziata

Percentuale di raccolta differenziata
72.50%
70.13%
71.60%
Rifiuti urbani e rifiuti differenziati prodotti
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Rifiuti urbani e rifiuti differenziati prodotti per cittadino
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3.1.i Calendario e orari pulizia strade

3.1.j Regole per il calcolo della tariffa

a) Regole di calcolo della tariffa

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Chi deve pagare

Il tributo è dovuto da chiunquepersona fisica o giuridica, abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani nel territorio comunale. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.La TARI, in sostanza, è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie).

Modalità di calcolo

La base imponibile della tassa, cui applicare la tariffa, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.La tassa è calcolata in base a tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla eventuale tipologia di attività svolta sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/1999.Le tariffe TARI sono determinate a copertura integrale dei costi previsti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e sono articolate in fasce di utenza domestica (abitazioni familiari) e non domestica (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere) così composte:
  • Per le utenze domestiche, la tariffa, si compone di una parte fissa, riferita ai metri quadri dell’immobile, e da una parte variabile, riferita al numero dei componenti del nucleo familiare come risultanti dagli archivi anagrafici del Comune
UTENZA DOMESTICA = Quota fissa unitaria x Mq + Quota variabile (secondo il n° dei componenti)
 
  • Per le utenze non domestiche, la tariffa, si compone di una parte fissa ed una parte variabile, che tengono conto della superficie dell’immobile e della potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività esercitata
UTENZA NON DOMESTICA = (Quota fissa unitaria + Quota variabile unitaria) x Mq
 La quota fissa è finalizzata alla copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio rifiuti, la quota variabile è rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.Ad ogni anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. In sede di prima applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della precedente tassazione. 

3.1.k Eventuali riduzioni tariffarie agli utenti in stato di disagio economico e sociale

Le riduzioni previste per la TARI sono riportate nel REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) al “Titolo IV – Esclusioni, Agevolazioni e Riduzioni” approvato dal Comune di Pioraco e consultabile al seguente link “Regolamento TARI – Comune di Pioraco”

Eventuali riduzioni tariffarie per utenti in stato di disagio economico e sociale saranno stabile con delibera di Consiglio Comunale qualora previste.

 

Riduzioni COVID-19 (solo annualità 2021) – D.L. 73/2021 – convertito con modificazioni dalla L. 106 del 23/07/2021

Per l’anno 2021, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a causa dell’emergenza COVID-19, sono state applicate delle riduzioni, direttamente nell’avviso di pagamento, dedicate esclusivamente a specifiche categorie di utenze non domestiche. Clicca qui per visionare le riduzioni approvate dall’Ente per il solo anno 2021 (D.C. nr. 24 del 28/06/2021).

3.1.l Atti approvazione tariffa


Delibera di consiglio n. 25 del 25.08.2022
APPROVAZIONE PEF, TARIFFE E SCADENZE TARI ANNO 2022

3.1.m Regolamento TARI

REGOLAMENTO TARI
Regolamento del 04.03.2021

3.1.n Modalità di pagamento ammesse

Il pagamento della TARI può essere effettuato:

  • PER I RESIDENTI NEL TERRITORIO ITALIANO: con modello di versamento F24 semplificato (allegato all’avviso di pagamento ricevuto via posta ordinaria) il cui pagamento puo’ essere effettuato senza alcuna commissione presso gli sportelli bancari, sportelli postali, per via telematica;
  • PER I NON RESIDENTI NEL TERRITORIO ITALIANO: tramite bonifico bancario intestato a: Comune di Pioraco, Conto di Tesoreria (Poste Italiane Spa) IBAN IT60F0760103200001058065697, |BIC BPPIITRRXXX | causale “TARI ANNO XXXX – NOME e COGNOME  – SALDO/ACCONTO”

3.1.o Scadenze per il pagamento

RataData Scadenza
1a RATA (ACCONTO)30.07.2022
2a RATA (CONGUAGLIO)14.12.2022

3.1.p Informazioni per omesso pagamento

OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO
La richiesta di pagamento della TARI viene effettuata attraverso l’emissione di un avviso di pagamento bonario.

Nel  caso di omesso / parziale versamento viene effettuato un avviso di sollecito; la mancata regolarizzazione è sanzionata con la notifica dell’avviso di accertamento dell’imposta non versata, oltre all’ applicazione della sanzione pari al 30% e ad interessi aumentati del 3% rispetto al tasso legale vigente.

OMESSA DICHIARAZIONE
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento del tributo non versato, oltre ad interessi aumentati del 3% rispetto al tasso legale vigente.

INFEDELE DICHIARAZIONE
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento del tributo non versato, oltre ad interessi aumentati del 3% rispetto al tasso legale vigente.

MANCATA/INCOMPLETA/INFEDELE RISPOSTA AL QUESTIONARIO
Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

RIDUZIONE DELLA SANZIONE
Le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

INTERESSI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE
Sulle somme dovute in sede di accertamento si applicano gli interessi aumentati del 3% rispetto al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d’imposta. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3.1.q Segnalazioni errori importi

Eventuali errori nella determinazione degli importi relativi alla tassa rifiuti TARI possono essere segnalati al:

SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

Unione Montana Potenza Esino Musone – San Severino Marche (Mc) – Viale Mazzini, 29

Tel. 0733.637245 int. 8 (tributi) | Fax 0733.634411 | E-mail tributi@umpotenzaesino.it | PEC tributi@pec.umpotenzaesino.it | Web www.umpotenzaesino.it

Orari di apertura al pubblico: LUNEDI’ 10:00-13:00 | GIOVEDI’ 10:00-13:00 e 15:00-18:00

3.1.r Documenti di riscossione online

3.1.s Comunicazioni ARERA

3.1.t Recapiti telefonici per il servizio di Pronto Soccorso

3.1.u Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori

Considerato quanto disposto con Deliberazione 15/2022 in relazione alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, preso atto dello schema regolatorio asimmetrico e graduale predisposto da ARERA nella suddetta Deliberazione, l'ATA 3 di Macerata ha individuato con Determinazione dirigenziale n. 32 del 28.03.2022, come indicato dall'art. 3, comma 1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il posizionamento della gestione nello schema regolatorio I, sulla base del livello qualitativo di partenza e in ragione delle prestazioni previste dalla Carta della qualità vigente.

3.1.v Standard generali di qualità

Avendo l'ATA 3 di Macerata optato per lo schema regolatorio I di cui sopra, il Comune non è soggetto, secondo quando disposto da ARERA, rispettivamente al secondo e terzo comma, art. 3 del TQRIF, a standard di qualità generale ma esclusivamente a obblighi di servizio di cui all'APPENDICE 1 del TQRIF.

3.1.w Tariffa media applicata alle utenze domestiche e articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze dometiche e non domestiche

Per informazioni riguardanti i corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche, si rinvia alla precedente sezione 3.1.j "REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA". La tariffa media applicata alle utenze domestiche abitative nel Comune di Pioraco, ipotizzando un'abitazione di 100 mq, è risultante dalla media delle tariffe TARI (TARI fissa e TARI variabile) di ogni fascia, e corrisponde a: 240,24 €

3.1.x Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi

In base a quanto disposto dall' "art. 15  - Dilazione di pagamento" del "Regolamento Generale delle Entrate" del Comune di Pioraco, approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 12 del 05-03-2021 e s.m.i.:1. Il funzionario responsabile delle entrate può consentire, eccezionalmente, su richiesta dell’interessato in comprovate difficoltà il pagamento dilazionato di arretrati di tributi e di entrate patrimoniali in rate mensili che non potranno essere di importo inferiore ad € 50,00 ognuna.2. Per situazione di difficoltà si intendono: - condizioni economiche sfavorevoli; - lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca lo svolgimento della normale attività lavorativa.3. La richiesta deve essere inoltrata all’ufficio tributi e dovrà contenere l’esatta indicazione di tutti i debiti nei confronti dell’Ente e la motivazione alla base della richiesta di rateizzazione presentata;4. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dall’entità della somma dovuta maggiorata degli interessi calcolati come previsto dall’art. 18, comma 1, del presente Regola-mento e secondo le seguenti modalità: - fino ad € 500,00 fino a n. 6 rate mensili; - da € 500,01 ad € 1.500,00 fino a n. 12 rate mensili; - da € 1.500,01 ad € 3.000,00 fino a 18 rate mensili; - da € 3.000,01 ad € 5.000,00 fino a 24 rate mensili; - oltre € 5.000,00 fino a 36 rate mensili.5. Nel caso di mancato pagamento di numero due (02) rate, anche non consecutive, nell’arco di sei (06) mesi nel corso del periodo di rateizzazione il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In caso di ina-dempimento, la residua somma non pagata sarà oggetto di riscossione coattiva.6. Per importi superiori a € 25.000,00 il funzionario responsabile deve richiedere al debitore apposita fideiussione che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata.7. L’accoglimento della richiesta di rateizzazione, da effettuarsi entro 60 giorni dalla presentazione, è subordinata all’inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni concesse al contribuente.8. L’importo di ogni singola rata è arrotondata all’unità euro.

3.1.y Modalità e termini per la presentazione delle richieste di apertura, variazione e cessazione del servizio

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata o tramite posta elettronica. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento in caso di invio della PEC e alla data di conferma di ricezione in caso di invio tramite posta elettronica. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. In mancanza della presentazione della dichiarazione entro il termine di cui sopra, verrà emesso e notificato avviso di accertamento per omessa dichiarazione. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole. 

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