imu 2022: aliquote e scadenza acconto (16 giugno 2022)

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IMU 2022 – SCADENZE E PAGAMENTO

ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 16 GIUGNO 2022

 La Legge di bilancio 2020, con decorrenza dal 01/01/2020, ha riorganizzato la tassazione comunale sugli immobili.Il legislatore, con l’abrogazione della IUC (Imposta Unica Comunale), ha riformulato la disciplina IMU in un unico testo normativo (contenuto nell’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019 n. 160) mantenendo valide le norme relative alla componente TARI (Tassa sui rifiuti) ma abolendo la TASI (Tributo per i servizi indivisibili). Si ricorda che entro il 16 giugno 2022 deve essere effettuato il versamento dell’acconto IMU dovuta per l’anno 2022.Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e le pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria: C2, C6 e C7) ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

PRINCIPALI NOVITA’ DEL 2022

 ABITAZIONE PRINCIPALE: L’art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021 dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso Comune oppure in Comuni diversi – l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale, barrando il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportando nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019».  RIDUZIONE IMU PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO: Limitatamente all'anno 2022, l’art. 1, comma 743, della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), dispone la riduzione dell’imposta municipale propria (IMU) al 37,5%. L’agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (ciò significa che, mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%).ESENZIONE IMU "BENI MERCE”: L’art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – (Legge di Bilancio 2020) dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.ESENZIONE IMMOBILI CAT. CATASTALE “D3”: L’art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020 dispone per il 2022, così come già avvenuto per il saldo 2020 e per l’intera annualità 2021, l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.  

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

 L’IMU deve essere versata in due rate.La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. È anche possibile versare, entro il 16 giugno 2022, l’intero importo in un’unica soluzione. Il calcolo dell’imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote approvate con Delibera di Consiglio Comunale nr. 05 del 18 marzo 2022
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILIAliquote IMU ‰
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni10,6‰
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/76,0‰
Aree fabbricabili10,6‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale0,0‰
Fabbricati del gruppo catastale D

10,6‰

(di cui 7, 6‰ quota Stato)

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locatiESENTI
Terreni agricoliESENTI
 Il versamento del tributo dovrà essere eseguito tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo: 
DESCRIZIONECODICE TRIBUTO
COMUNESTATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze3912-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale3913-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastaleD – STATO*-3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastaleD - INCREMENTO COMUNE*3930-
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili3916-
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati3918-
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita3939-
 Il codice Ente da utilizzare per il Comune di PIORACO è: G690Il versamento non si effettua se l’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno è inferiore ad € 12,00.*Si precisa che gli importi relativi agli immobili appartenenti al gruppo catastale D devono essere suddivisi calcolando l’aliquota del 7,6 per mille a favore dello Stato (cod. 3925) e la restante parte di aliquota (3,0 per mille) al Comune (cod. 3930).  

ESENZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016

 La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 456, Legge n. 234/2021) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2022, dell’esenzione dall’applicazione dell’IMU per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016) purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. I suddetti immobili saranno esenti IMU fino alla definitiva ricostruzione o agilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Il testo dell'avviso è disponibile in formato stampabile (.pdf) in allegato alla presente. Per maggiori informazioni, il Servizio Associato Entrate Tributarie è disponibile ai seguenti recapiti: SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE TRIBUTARIEUnione Montana Potenza Esino MusoneViale Mazzini, 29 – 62027-San Severino Marche (MC) TEL: 0733.637245 int 8E-mail: tributi@umpotenzaesino.itPEC: tributi@pec.umpotenzaesino.itWEB: Servizio Associato Entrate Tributarie Orari di apertura al pubblico:Lunedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

IMU e TARI: INFORMAZIONI E MODULISTICA DISPONIBILI ONLINE

Si comunica inoltre che è disponibile online la nuova pagina web del Comune di Gagliole, in collaborazione con il Servizio Associato Entrate Tributarie, dove è possibile trovare:
  • informazioni aggiornate per i tributi IMU, TARI e TASI per ogni singolo Ente;
  • modulistica da scaricare (denunce, rimborsi, compensazioni, rateizzazioni etc.);
  • orari sulle aperture previste del servizio tributi presso i singoli Enti associati;
Clicca qui per accedere alla sezione: “Tributi (Servizio Associato Entrate Tributarie)

Data:

25 Maggio 2022

Tempo di lettura:

Descrizione

IMU 2022 – SCADENZE E PAGAMENTO

ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 16 GIUGNO 2022

 

La Legge di bilancio 2020, con decorrenza dal 01/01/2020, ha riorganizzato la tassazione comunale sugli immobili.

Il legislatore, con l’abrogazione della IUC (Imposta Unica Comunale), ha riformulato la disciplina IMU in un unico testo normativo (contenuto nell’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019 n. 160) mantenendo valide le norme relative alla componente TARI (Tassa sui rifiuti) ma abolendo la TASI (Tributo per i servizi indivisibili).

 

Si ricorda che entro il 16 giugno 2022 deve essere effettuato il versamento dell’acconto IMU dovuta per l’anno 2022.

Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e le pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria: C2, C6 e C7) ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 

PRINCIPALI NOVITA’ DEL 2022

 

ABITAZIONE PRINCIPALE: L’art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021 dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso Comune oppure in Comuni diversi – l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale, barrando il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportando nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019».

 

RIDUZIONE IMU PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO: Limitatamente all'anno 2022, l’art. 1, comma 743, della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), dispone la riduzione dell’imposta municipale propria (IMU) al 37,5%. L’agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (ciò significa che, mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%).

ESENZIONE IMU "BENI MERCE”: L’art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – (Legge di Bilancio 2020) dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

ESENZIONE IMMOBILI CAT. CATASTALE “D3”: L’art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020 dispone per il 2022, così come già avvenuto per il saldo 2020 e per l’intera annualità 2021, l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

 

 

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

 

L’IMU deve essere versata in due rate.

La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento.

 

È anche possibile versare, entro il 16 giugno 2022, l’intero importo in un’unica soluzione.

 

Il calcolo dell’imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote approvate con Delibera di Consiglio Comunale nr. 05 del 18 marzo 2022:

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILIAliquote IMU ‰
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni10,6‰
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/76,0‰
Aree fabbricabili10,6‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale0,0‰
Fabbricati del gruppo catastale D

10,6‰

(di cui 7, 6‰ quota Stato)

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locatiESENTI
Terreni agricoliESENTI

 

Il versamento del tributo dovrà essere eseguito tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

 

DESCRIZIONECODICE TRIBUTO
COMUNESTATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze3912-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale3913-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale

D – STATO*

-3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale

D - INCREMENTO COMUNE*

3930-
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili3916-
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati3918-
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita3939-

 

Il codice Ente da utilizzare per il Comune di PIORACO è: G690

Il versamento non si effettua se l’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno è inferiore ad € 12,00.

*Si precisa che gli importi relativi agli immobili appartenenti al gruppo catastale D devono essere suddivisi calcolando l’aliquota del 7,6 per mille a favore dello Stato (cod. 3925) e la restante parte di aliquota (3,0 per mille) al Comune (cod. 3930).

 

 

ESENZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016

 

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 456, Legge n. 234/2021) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2022, dell’esenzione dall’applicazione dell’IMU per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016) purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. I suddetti immobili saranno esenti IMU fino alla definitiva ricostruzione o agilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

 

Il testo dell'avviso è disponibile in formato stampabile (.pdf) in allegato alla presente.

 

Per maggiori informazioni, il Servizio Associato Entrate Tributarie è disponibile ai seguenti recapiti:

 

SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE TRIBUTARIE

Unione Montana Potenza Esino Musone

Viale Mazzini, 29 – 62027-San Severino Marche (MC)

 

TEL: 0733.637245 int 8

E-mail: tributi@umpotenzaesino.it

PEC: tributi@pec.umpotenzaesino.it

WEB: Servizio Associato Entrate Tributarie

 

Orari di apertura al pubblico:

Lunedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00

 

IMU e TARI: INFORMAZIONI E MODULISTICA DISPONIBILI ONLINE

Si comunica inoltre che è disponibile online la nuova pagina web del Comune di Gagliole, in collaborazione con il Servizio Associato Entrate Tributarie, dove è possibile trovare:

  • informazioni aggiornate per i tributi IMU, TARI e TASI per ogni singolo Ente;
  • modulistica da scaricare (denunce, rimborsi, compensazioni, rateizzazioni etc.);
  • orari sulle aperture previste del servizio tributi presso i singoli Enti associati;

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Ultimo aggiornamento: 25/05/2022, 11:00

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