decreto sostegni bis: prima casa, zero imposte ai giovani under 36

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DECRETO SOSTEGNI BIS: PRIMA CASA, ZERO IMPOSTE AI GIOVANI UNDER 36

  1. I TRIBUTI ELIMINATI
 Nelle compravendite non imponibili Iva (acquistate quindi da società), l’agevolazione consiste nell’azzeramento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (restano da pagare solo l’imposta di bollo e i tributi speciali catastali, per un totale di 320 euro).Oltre allo sconto delle tasse sull’atto di compravendita, la nuova normativa per under 36 prevede delle agevolazioni anche sulle imposte da versare sul mutuo. In particolare non si dovrà versare l’imposta sostitutiva e le imposte di registro, ipotecaria e di bollo.Per quanto concerne i contratti preliminari, restano dovute l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta di bollo e la tassa ipotecaria.
  1. I REQUISITI
 La misura prevede che potranno beneficiare della garanzia di Stato fino all’80% del finanziamento:
  • i “soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato”;
  • i titolari di un Isee inferiore a 40mila euro. L’agevolazione dovrebbe essere applicabile anche all’acquisto compiuto da due persone comprese in due diversi Isee, i quali siano ciascuno di importo inferiore a 40mila euro, ma insieme di importo superiore;
  • se uno degli acquirenti ha i requisiti e l’altro ne è privo, il beneficio si applicherà alla sola parte di valore imponibile riferibile all’acquirente dotato dei requisiti richiesti.
  1. QUANDO?
 La compravendita della prima casa e il mutuo stipulato per finanziarla sono esenti da imposizione se stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
  1. LE SANZIONI
Chi chiede l’agevolazione senza averne diritto subisce il recupero della tassazione ordinaria aumentata del 30%.

Data:

18 Agosto 2021

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DECRETO SOSTEGNI BIS: PRIMA CASA, ZERO IMPOSTE AI GIOVANI UNDER 36

  1. I TRIBUTI ELIMINATI

 Nelle compravendite non imponibili Iva (acquistate quindi da società), l’agevolazione consiste nell’azzeramento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (restano da pagare solo l’imposta di bollo e i tributi speciali catastali, per un totale di 320 euro).

Oltre allo sconto delle tasse sull’atto di compravendita, la nuova normativa per under 36 prevede delle agevolazioni anche sulle imposte da versare sul mutuo. In particolare non si dovrà versare l’imposta sostitutiva e le imposte di registro, ipotecaria e di bollo.

Per quanto concerne i contratti preliminari, restano dovute l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta di bollo e la tassa ipotecaria.

  1. I REQUISITI

 La misura prevede che potranno beneficiare della garanzia di Stato fino all’80% del finanziamento:

  • i “soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato”;
  • i titolari di un Isee inferiore a 40mila euro. L’agevolazione dovrebbe essere applicabile anche all’acquisto compiuto da due persone comprese in due diversi Isee, i quali siano ciascuno di importo inferiore a 40mila euro, ma insieme di importo superiore;
  • se uno degli acquirenti ha i requisiti e l’altro ne è privo, il beneficio si applicherà alla sola parte di valore imponibile riferibile all’acquirente dotato dei requisiti richiesti.
  1. QUANDO?

 La compravendita della prima casa e il mutuo stipulato per finanziarla sono esenti da imposizione se stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

  1. LE SANZIONI

Chi chiede l’agevolazione senza averne diritto subisce il recupero della tassazione ordinaria aumentata del 30%.

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Ultimo aggiornamento: 18/08/2021, 12:58

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